Astensione obbligatoria. Chi? Come? Quando?

Venerdì 08 Marzo 2013

Oggi, per continuare la nostra panoramica sul mondo delle leggi in tutela della maternità, parliamo del periodo di astensione obbligatoria: cos’è, a chi spetta, quanto dura, cosa comporta, quando si richiede e con quali modi.

Cos’è?
Prima di tutto occorre specificare che per congedo obbligatorio di maternità, s’intende un periodo pari a 5 mesi durante il quale, la lavoratrice in attesa, deve astenersi dal praticare qualsiasi attività lavorativa e ciò, è previsto dalla nostra legislazione, non solo a tutela della futura madre, ma principalmente a tutela del nascituro. In altre parole, trattasi di un periodo di astensione OBBLIGATORIO cui la lavoratrice non può rinunciare e che il datore di lavoro non può e non deve impedire. L’inosservanza di queste disposizioni e vincoli, è punibile con l'arresto... ed ho detto tutto!
Tale periodo può essere così distribuito:

  • 2 mesi di astensione precedenti la data presunta del parto e 3 mesi successivi oppure
  •  1 mese di astensione precedente la data presunta del parto e 4 mesi successivi. Questa seconda possibilità, ultimamente molto amata dalle future mamme, perché permette loro di dedicarsi al nuovo arrivato, a tempo pieno, un mese in più dopo il parto, è subordinata alla certificazione da parte del proprio ginecologo, convalidata poi dal medico del lavoro, del buono stato di salute della gestante e del nascituro.

Da rilevare che qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta, i giorni non goduti prima del parto, saranno aggiunti al periodo di astensione, successivo al parto stesso.
Durante questo periodo è fatto divieto di godere di periodi di ferie o assenza che spettino alla lavoratrice ad altro titolo.
Il periodo di congedo di maternità è conteggiato ai fini della maturazione sia dell’anzianità di servizio sia tutti gli altri emolumenti (tredicesima, ferie..).

Chi ne ha diritto?
Il congedo obbligatorio di maternità spetta a tutte le lavoratrici dipendenti, del settore pubblico e privato, a tutte le lavoratrici autonome, a domicilio, badanti, colf, lavoratrici agricole, lavoratrici con contratto a progetto e parasubordinato, dipendenti di cooperative, lavoratrici dello spettacolo, e impiegate in attività socialmente utili.
Da sfatare assolutamente la credenza che le lavoratrici autonome ovvero a P.I. non abbiamo diritto a tale periodo.
Va da sè che le modalità per richiederlo e il trattamento erogato, saranno differenti secondo la categoria di appartenenza della gestante e delle leggi che la regolano.
Prima dell'inizio del periodo di astensione dal lavoro, la lavoratrice dovrà munirsi di certificato medico, redatto dal proprio ginecologo, che attesti la data presunta del parto, dopodiché mediante l'aiuto di appositi enti (quali patronati, sindacati, consulenti del lavoro) o personalmente, qualora lo si voglia, occorre inviare telematicamente, (quindi non più in modalità cartacea), domanda all'ente previdenziale di appartenenza e consegnare copia della stessa, e del certificato citato, al datore di lavoro.

Qual è il trattamento economico corrispondente?
La lavoratrice in congedo di maternità obbligatoria ha diritto a un’indennità sostitutiva della retribuzione pari all’80% della stessa. Tuttavia la maggior parte dei Contratti Collettivi di Categoria ha elevato questa misura al 100% della retribuzione media.
L’indennità di maternità è corrisposta anche a favore delle lavoratrici gestanti che, all’inizio del periodo di congedo, si dovessero trovare sospese, assenti o disoccupate purché tra i due periodi non decorra un termine superiore a 60 gg. oppure se, all’inizio del periodo di congedo, la lavoratrice stia usufruendo dell’indennità di disoccupazione.
Spetta altresì l’indennità di maternità anche alla lavoratrice che non goda dell’indennità di disoccupazione purché all’inizio del congedo, non siano trascorsi più di 180 gg dalla risoluzione del rapporto e nel biennio precedente risultino a suo favore 26 settimane contributive.
Infine usufruisce dello stesso trattamento economico anche la lavoratrice che all’inizio del congedo si trovi in regime di Cassa Integrazione Guadagni.

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Maria Elena Bravi

sono Mamma di un bambino che tra poco compirà tre anni e in attesa di una bambina per l'arrivo della primavera. Moglie, madre, lavoratrice, tutto a tempo pieno.

Grazie ai miei studi giuridici, lavoro nel campo della consulenza legale aziendale, curo il blog Mamma Piky e faccio l'acrobata tra tutti gli impegni della giornata. Per BBMag affronterò il tema della maternità e della famiglia dal punto di vista legale.